Nel
nostro sistema interno di diritto di famiglia, il cognome del marito può
costituire un'integrazione dell'insieme dei segni identificativi che compongono
complessivamente il nome (come già rilevato comprensivo anche del cognome o dei
cognomi), quando vi sono le condizioni previste dalle norme che lo
disciplinano,.
Tale
circostanza è diversa da quella
caratterizzata da un unico cognome che si chiede di conservare in funzione
dell'esercizio del diritto alla continuità dei caratteri distintivi della
propria identità personale, altrimenti mutata.
Nell'unica
ipotesi disciplinata dal nostro diritto di famiglia, invece, il cognome del
marito è un elemento integrativo ma non sostitutivo del cognome, con la
conseguenza che la sua eliminazione non determina alcuna soluzione di
continuità con riferimento alla prevalenza dei segni distintivi che compongono
il nome, permanendo il prenome ed il cognome assunto con la nascita.
