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martedì 26 gennaio 2016

L'EX MOGLIE STRANIERA CONSERVA IL COGNOME DEL MARITO ANCHE DOPO IL DIVORZIO | Maria Grazia Fumarola

Nel nostro sistema interno di diritto di famiglia, il cognome del marito può costituire un'integrazione dell'insieme dei segni identificativi che compongono complessivamente il nome (come già rilevato comprensivo anche del cognome o dei cognomi), quando vi sono le condizioni previste dalle norme che lo disciplinano,.
Tale circostanza è  diversa da quella caratterizzata da un unico cognome che si chiede di conservare in funzione dell'esercizio del diritto alla continuità dei caratteri distintivi della propria identità personale, altrimenti mutata.
Nell'unica ipotesi disciplinata dal nostro diritto di famiglia, invece, il cognome del marito è un elemento integrativo ma non sostitutivo del cognome, con la conseguenza che la sua eliminazione non determina alcuna soluzione di continuità con riferimento alla prevalenza dei segni distintivi che compongono il nome, permanendo il prenome ed il cognome assunto con la nascita.