La
strada verso la parificazione dei diritti tra coppie sposate e conviventi more uxorio, sembra ormai essere stata
percorsa e non solo per queste unioni, anche la Cassazione sembra infatti aver legittimato una sorta di “terza categoria” ossia
quella della fidanzata non convivente, almeno in tema di risarcimento dei danni
derivante da sinistro stradale mortale.
L’occasione
è stata gradita dai giudici di Piazza Cavour per fare chiarezza circa il
diritto al risarcimento dei danni sofferti dai prossimi congiunti della vittima
di incidente stradale ed anche in favore di rapporti affettivi lesi “meno
elevati”.
La
nozione di “prossimi congiunti” è stata così considerata nella sua più ampia
accezione, ricomprendendo anche, nella materia in questione, “ la risarcibilità
in astratto dei danni iure proprio
patiti dalla fidanzata non convivente della vittima primaria”.
La S.C.
ha così posto l’accento sulla sussistenza di un rapporto tra due soggetti, che
sia però duraturo e connotato da stabilità e significativa
comunanza di vita e di affetti, al fine della risarcibilità dei danni non
patrimoniali patiti dai prossimi congiunti della vittima di un sinistro
stradale, ponendo però al contempo a loro carico l’onere della prova.
Pertanto,
sul piano dell’an debeatur, non
sembrerebbe rilevare la circostanza che vi siano rapporti di parentela o di
affinità cd. civilistici, essendo invece sufficiente la presenza di un rapporto
stabile e duraturo se pur non sancito da un contratto o da uno stesso tetto.
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