venerdì 15 gennaio 2016

NUOVE TUTELE PER LE VITTIME DI REATO

Lo scorso 5 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 215/2015, finalizzato a dare attuazione alla direttiva europea n. 29/2012, che prevede norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/Gai.
Tale decreto, che entrerà in vigore il prossimo 20 gennaio, apporta diverse modifiche al codice di procedura penale, volte ad assicurare maggiori tutele e garanzie a vittime di reato considerate “vulnerabili”: per le caratteristiche personali, minori e infermi di mente, per il tipo di violenza subita, tutti coloro che hanno riscontrato un trauma in conseguenza del reato e rischiano di essere indotti alla vittimizzazione secondaria, ovvero al patimento di un nuova lesione, questa volta, però, provocato dal processo e dal ricordo della violenza subita.

  • Maggiori informazioni e comunicazioni alla persona offesa. Con l’introduzione dell’art. 90-bis c.p.p. è stato istituito in capo all'autorità procedente l’obbligo di fornire alla persona offesa tutte le informazioni relative alle sue facoltà e diritti, alle modalità di presentazione degli atti di denuncia e querela, al ruolo che assume in corso di indagini e processo, nonché alle strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio presenti sul territorio. Con il nuovo art. 90-ter, invece, il legislatore ha previsto l’obbligo dell’autorità giudiziaria di comunicare alla persona offesa, che ne abbia fatto espressa richiesta, dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell’evasione dell’imputato o del condannato.
  • Diritto all’interprete. Con l’introduzione dell’art. 143-bis, ora non solo l’imputato, ma anche la vittima che non conosce la lingua italiana avrà diritto alla nomina di un interprete e alla traduzione gratuita di atti e di tutte le informazioni necessarie per far valere i propri diritti. C’è di più: il decreto 215/2015, con il nuovo art. 107 disp. att. c.p.p., prevede che la persona offesa che non conosce la lingua italiana e presenta denuncia, ovvero propone querela dinnanzi la Procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto,  possa utilizzare la lingua a lui conosciuta e, allo stesso modo, qualora lo richieda, ottenere nella sua lingua l’attestazione di ricezione della denuncia o della querela.
  • Trasmissione delle notizie di reato commesso in un altro Stato della Ue. Il nuovo art. 108-ter disp.att. c.p.p. prevede che, nel caso in cui il denunciante o il querelante sia persona offesa  residente o domiciliata nel territorio dello Stato italiano, il Procuratore della Repubblica debba trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello le denunce o le querele per i reati commessi in altri stati della Ue, affinché quest’ultimo possa inviarle, a sua volta, all'autorità giudiziaria competente.
                                                                                                                  Dottoressa Chiara Cozzi

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