Nel
nostro sistema interno di diritto di famiglia, il cognome del marito può
costituire un'integrazione dell'insieme dei segni identificativi che compongono
complessivamente il nome (come già rilevato comprensivo anche del cognome o dei
cognomi), quando vi sono le condizioni previste dalle norme che lo
disciplinano,.
Tale
circostanza è diversa da quella
caratterizzata da un unico cognome che si chiede di conservare in funzione
dell'esercizio del diritto alla continuità dei caratteri distintivi della
propria identità personale, altrimenti mutata.
Nell'unica
ipotesi disciplinata dal nostro diritto di famiglia, invece, il cognome del
marito è un elemento integrativo ma non sostitutivo del cognome, con la
conseguenza che la sua eliminazione non determina alcuna soluzione di
continuità con riferimento alla prevalenza dei segni distintivi che compongono
il nome, permanendo il prenome ed il cognome assunto con la nascita.
Ebbene,
allora, l'ex moglie straniera
conserva il cognome del marito anche dopo il divorzio.
Tanto
viene recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del
13/11/2015 n. 23291/2015 che stabilisce come nel caso di cessazione degli effetti
civili di un matrimonio contratto all’estero tra una cittadina straniera e un
italiano vi sia il diritto della moglie di continuare a utilizzare il cognome
del marito - acquisito, con il consenso di quest’ultimo, al momento
dell’assunzione del vincolo e sostituito a quello di nascita sulla base dei
criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre
1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i
cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di
cui è titolare il cittadino.
Infatti l'art. 1 della citata
Convenzione recita: “i cognomi e i nomi di una persona vadano determinati
dalla legge dello Stato di cui il titolare è cittadino anche laddove costui
appartenga ad uno Stato non contraente”.
Si stabilisce, infatti, come nel caso di
una cittadina straniera e di un cittadino italiano non possano applicarsi né l'articolo
143 bis cc e né l'art. 5 commi 2,3,4 della legge n 898/1970, questo perchè
la Convenzione di Monaco sopra richiamata, vincola gli Stati contraenti e
prevale sulle altre norme di diritto internazione privato.
Da tanto ne deriva che se un determinato
nome viene fatto proprio per ragioni familiari come nel caso esaminato dagli
Ermellini, la legge che verrà applicata è sempre quella dello Stato di cui il
soggetto è cittadino e perciò la ex moglie straniera conserva il cognome del
marito se il matrimonio è celebrato all'estero anche dopo il divorzio.
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