martedì 26 gennaio 2016

L'EX MOGLIE STRANIERA CONSERVA IL COGNOME DEL MARITO ANCHE DOPO IL DIVORZIO | Maria Grazia Fumarola

Nel nostro sistema interno di diritto di famiglia, il cognome del marito può costituire un'integrazione dell'insieme dei segni identificativi che compongono complessivamente il nome (come già rilevato comprensivo anche del cognome o dei cognomi), quando vi sono le condizioni previste dalle norme che lo disciplinano,.
Tale circostanza è  diversa da quella caratterizzata da un unico cognome che si chiede di conservare in funzione dell'esercizio del diritto alla continuità dei caratteri distintivi della propria identità personale, altrimenti mutata.
Nell'unica ipotesi disciplinata dal nostro diritto di famiglia, invece, il cognome del marito è un elemento integrativo ma non sostitutivo del cognome, con la conseguenza che la sua eliminazione non determina alcuna soluzione di continuità con riferimento alla prevalenza dei segni distintivi che compongono il nome, permanendo il prenome ed il cognome assunto con la nascita.
Ma cosa accade se il matrimonio viene celebrato all'estero e se la moglie è straniera.  
Ebbene,  allora, l'ex moglie straniera conserva il cognome del marito anche dopo il divorzio.
Tanto viene recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 13/11/2015 n. 23291/2015 che stabilisce come nel caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all’estero tra una cittadina straniera e un italiano vi sia il diritto della moglie di continuare a utilizzare il cognome del marito - acquisito, con il consenso di quest’ultimo, al momento dell’assunzione del vincolo e sostituito a quello di nascita ­sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino.
Infatti l'art. 1 della citata Convenzione recita: “i cognomi e i nomi di una persona vadano determinati dalla legge dello Stato di cui il titolare è cittadino anche laddove costui appartenga ad uno Stato non contraente”.
Si stabilisce, infatti, come nel caso di una cittadina straniera e di un cittadino italiano non possano applicarsi né l'articolo 143 bis cc e né l'art. 5 commi 2,3,4 della legge n 898/1970, questo perchè la Convenzione di Monaco sopra richiamata, vincola gli Stati contraenti e prevale sulle altre norme di diritto internazione privato.
Da tanto ne deriva che se un determinato nome viene fatto proprio per ragioni familiari come nel caso esaminato dagli Ermellini, la legge che verrà applicata è sempre quella dello Stato di cui il soggetto è cittadino e perciò la ex moglie straniera conserva il cognome del marito se il matrimonio è celebrato all'estero anche dopo il divorzio.

                                                                                                             Avv. Maria Grazia Fumarola

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