L'estorsione, conosciuta anche come racket o 'pizzo', e l'usura sono forme
di criminalità che minano alle fondamenta le possibilità di crescita e sviluppo
di una comunità, e più di altre alimentano il potere dei gruppi criminali sul
territorio. Per sostenere le vittime - operatori economici, famiglie o singole
persone - che vogliono ripartire nella legalità e per incentivare la denuncia
dei fenomeni, lo Stato interviene principalmente con 2 strumenti: il Fondo di
solidarietà per le vittime del racket e dell'usura e il Fondo di prevenzione
per le vittime dell'usura.
Il Fondo di solidarietà concede benefici economici - elargizioni alle vittime di estorsione o mutui agevolati alle vittime di usura - a chi denuncia gli episodi. La domanda si presenta alla prefettura che la inoltra al Commissario straordinario del Governo antiracket e antiusura, il quale presiede il Comitato di solidarietà, competente a esaminare le istanze e deliberare sulla concessione o meno del beneficio richiesto. Possono presentare domanda i soggetti direttamente danneggiati, soggetti terzi danneggiati, i superstiti, gli ordini professionali, con il consenso dell'interessato, le organizzazioni e associazioni antiracket e antiusura con finalità di assistenza e solidarietà.
Il Comitato di Solidarietà analizzata la questione emana decreto con cui
concede o meno l'elargizione di una somma a titolo di ristoro per la vittima di
estorsione.Il Fondo di solidarietà concede benefici economici - elargizioni alle vittime di estorsione o mutui agevolati alle vittime di usura - a chi denuncia gli episodi. La domanda si presenta alla prefettura che la inoltra al Commissario straordinario del Governo antiracket e antiusura, il quale presiede il Comitato di solidarietà, competente a esaminare le istanze e deliberare sulla concessione o meno del beneficio richiesto. Possono presentare domanda i soggetti direttamente danneggiati, soggetti terzi danneggiati, i superstiti, gli ordini professionali, con il consenso dell'interessato, le organizzazioni e associazioni antiracket e antiusura con finalità di assistenza e solidarietà.
La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e l'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato ex art 14 L. 44/99.
Sulla base di quanto decretato appare opportuno richiamare l’attenzione in ordine ad alcuni concetti fondamentali di danno in tema di azienda e i criteri direttivi da seguire nell’attività di quantificazione e di valutazione dei danni specificati nella Circolare BE 2610 del 26 settembre 2007 :
1. Mancato Guadagno: costituisce in termini aziendalistici,
quello che civilisticamente si definisce Lucro Cessante; per tali
motivi il mancato guadagno è solo parte del danno complessivamente valutabile
ai fini della quantificazione del beneficio concedibile (elargizione e mutuo)
2. Perdita o Riduzione di Valore di un bene
produttivo aziendale o del patrimonio netto aziendale : E’ un concetto ricorrente nei casi
di estorsione o di usura con aggravanti, allorchè ricorre un danneggiamento di
strutture mobiliari o immobiliari aziendali ovvero una chiara riduzione dei
mezzi impiegati nell’azienda per effetto del sopraggiungere di perdite che
incidono sul patrimonio. Esso contempla sia il danno a se stante (danno
emergente) sia l’eventuale mancato apporto alla produttività aziendale (lucro
cessante).
3. Avviamento: E’ un concetto che ordinariamente
comprende sia il lucro cessante, sia il danno emergente, in quanto costituito
dal valore patrimoniale e dalla redditività aziendale ovvero “valore
d’azienda”. Tale valore può essere assunto tanto come lucro cessante quanto
come danno emergente purchè non costituisca una duplicazione di cui ai punti
precedenti 1 e 2. 1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili,
ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno
inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo
di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche
successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali
richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale ex art. 3 L. 44/99. Presupposto per l'Applicabilità della L. 44/99, quindi l'elargizione
del contributo è l'attività estorsiva di cui l'esercente un'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica sia stato
vittima; diverso è l'ambito di applicazione della L. 108/96 che riguarda il
delitto di usura, per la cui configurabilità è necessario che sussista lo stato
di bisogno della vittima, di cui abbia approfittato l'usuraio. Contro il
Decreto del Commissario Straordinario del Governo per le iniziative antiracket
ed antiusura è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del
Decreto o ricorso straordinario entro 120 giorni innanzi al Presidente della
Repubblica.
La sospensione delle azioni esecutive ex
art. 20 L. 44/99
La giurisprudenza è più volte intervenuta
al fine di precisare i confini applicativi delle disposizioni contenute
nell’art. 20 della legge 44/1999; ad esempio, per la sospensione "in
favore delle vittime di richieste estorsive o di usura"
riguardante l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei
termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (art. 20, comma
4), si ritiene che essa operi "esclusivamente riguardo
all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e ai termini che
cadenzano lo sviluppo dei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari,
senza incidere sulla complessiva procedura espropriativa immobiliare né
sull'efficacia dei singoli atti già legittimamente emessi" (Cassazione
civile 15/04/2015 n. 7656).
La Corte di Cassazione ha altresì
confermato il carattere eccezionale dell’art. 20 e il divieto di prorogare i
termini da esso previsti, in quanto la norma intrinsecamente già "deroga
alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure
espropriative ed, in definitiva, all'attuazione dell'art. 2740 c.c." (Cassazione civile, 04/06/2012 n. 8940).
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