martedì 5 gennaio 2016

Il ciclista che ha “alzato un po’ il gomito” risponde del reato guida in stato di ebbrezza.

Il ciclista malcapitato che si metta alla guida del proprio velocipede dopo aver “alzato un po’ il gomito” potrà rispondere per il reato di guida in stato di ebbrezza.
E’ quanto ha stabilito la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4893 del 2 febbraio 2015.
Alla luce di tale pronuncia non farà più differenza che si conduca una vettura o una bicicletta; la contravvenzione in parola sarà comunque applicabile.

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte è di tipo sistematico, guardando alle norme che disciplinano, in generale, il corretto comportamento stradale degli utenti e la nozione di veicolo prevista all’art. 47 C.d.s. (D.lgs. 285/1992).
La guida in stato di ebbrezza è comunque sanzionata a prescindere dal mezzo usato, dovendo aversi esclusivo riguardo alla sua idoneità “…a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”.
L’art. 47 Lett. c) C.d.s. classifica in termini di veicolo anche i velocipedi. Tali sono i veicoli provvisti di due o più ruote che si muovono per mezzo di pedali mossi dall’uomo.
Certamente anche un soggetto alla guida di una bicicletta può pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale e costituire un pericolo per gli altri utenti.
La giurisprudenza ha escluso, tuttavia, l’applicabilità dell’art. 186 C.d.s. ai soggetti che conducano il velocipede a mano, considerandoli quali pedoni (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 57/1991).
 Al “ciclista ubriaco” si applicheranno anche le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida previste, in via generale, per il conducente dei veicoli a motore?
Su tale questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando l’impossibilità di applicare la sospensione della patente a chi venga trovato a guidare una bici in stato di ebbrezza, non essendo richiesta alcuna abilitazione per condurre tale mezzo (Cass., Sez. Un., sent. n. 12316/2002).
La Cassazione ha, quindi, ritenuto ugualmente responsabile il ciclista e il conducente di autovettura che siano risultati positivi all’alcoltest durante la guida.
Certo già il legislatore aveva interesse a punire entrambe queste condotte, considerato che la norma sanziona la guida in condizioni fisiche alterate, a prescindere dal mezzo condotto e dal danno che, in caso di sinistro stradale, potrebbe derivare ad un soggetto dall’uso di un mezzo piuttosto che di un altro.

Dott.ssa Manuela Martinangeli

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